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Cessione dei crediti da interventi edilizi

L'art. 121 del D.L. 19.05.2020, n. 34, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha rivoluzionato e ampliato le ipotesi di sconto in fattura e cessione del credito per gli interventi edilizi effettuati nel 2020 e 2021. Nella relazione illustrativa si legge che, in via sperimentale, si introduce la possibilità per il soggetto avente diritto di alcune detrazioni fiscali sotto esplicitate, di optare alternativamente per:


• un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato i lavori e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta con facoltà di successiva cessione dal fornitore ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (finora rimasti esclusi da questa possibilità);

• la trasformazione della detrazione in un credito d'imposta cedibile ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Vengono quindi espressamente derogate le norme che disciplinavano le cessioni di tali crediti o lo sconto in fattura contenute negli artt. 14 e 16 D.L. 63/2013.

Gli interventi cui si applicano le misure sono:

  • interventi di ristrutturazione edilizia: manutenzione ordinaria (effettuata solo su parti comuni di condominio) e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, effettuati sia su parti comuni di condominio, sia su singole unità abitative;
  • interventi di riqualificazione energetica;
  • adozione di misure antisismiche che non riducano la classe di rischio sismico o la riducano di una o 2 classi, sia su condomini che su singole unità immobiliari, sia l'acquisto di case antisismiche;
  • interventi di recupero e restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.



La possibilità di optare per la cessione del credito d'imposta può essere eseguita nel 2020 anche in relazione alle 
rate residue di detrazioni relative a interventi effettuati in anni precedenti (come si legge nella relazione illustrativa): i crediti d'imposta, infatti, possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione e per le quote residue non fruite. Viene demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità attuative, comprese quelle per l'esercizio dell'opzione, da effettuare per via telematica.

Si ricorda che per alcune categorie di interventi, il “Decreto Rilancio” ha incrementato l'aliquota al 110% al posto delle originarie; pertanto, si potrà cedere un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione e che segue la medesima scansione temporale con la quale si sarebbe utilizzata la detrazione (per esempio: detrazione in 5 anni, credito d'imposta da utilizzare in 5 anni).

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