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CIRCOLARE 16 MARZO 2018

 

CREDITO IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 SLEGATO DA SUPER ED IPER-AMMORTAMENTI

 

 

  

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato ieri alcune risposte a quesiti relative alle nuove misure fiscali di favore per le imprese introdotte dalla legge di bilancio 2018. Alcuni chiarimenti riguardano il credito d’imposta per le spese di formazione 4.0, il cui decreto attuativo, stando a quanto anticipato, dovrebbe essere emanato a breve.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a beneficio delle imprese che sostengono, nel 2018, spese di formazione 4.0. Il credito d’imposta è pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle suddette attività di formazione ed è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Tra i quesiti, è stato chiesto se tale credito d’imposta sia condizionato alla circostanza che l’impresa fruisca anche delle agevolazioni per gli investimenti in determinati beni strumentali materiali e immateriali. È stato chiarito che il credito d’imposta formazione, pur ricollegandosi agli obiettivi del “Piano Nazionale Impresa 4.0”, è comunque indipendente dalla circostanza che l’impresa fruisca anche del super e dell’iper-ammortamento.

 

 

 

 

 

OBBLIGO DI EMISSIONE DI SCONTRINO ANCHE PER I SACCHETTI DI PLASTICA

 

 

  

Le nuove disposizioni relative alla commercializzazione delle borse di plastica,, stabiliscono il divieto di distribuzione a titolo gratuito delle borse stesse. Il divieto riguarda tanto le borse in plastica biodegradabile-compostabile e quelle c.d. “riutilizzabili”, quanto le borse in plastica in materiale ultraleggero. Viene inoltre previsto, dalle norme sopra richiamate, che il prezzo di vendita delle borse, per singola unità, deve risultare dallo scontrino fiscale o dalla fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati/imballati per il loro tramite.

 

 

 

 

 

NOVITA’ DETRAZIONI PER INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO

 

 

  

La legge di Bilancio 2018 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione Irpef/Ires prevista per gli interventi di riqualificazione energetica, modificando per alcune tipologie di interventi la misura della detrazione spettante, ampliando l’ambito degli interventi agevolabili e i soggetti beneficiari. La detrazione quindi rimane confermata nella misura del 65% per la generalità degli interventi previsti, mentre è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di: finestre comprensive di infissi; schermature solari; impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Sono previste invece aliquote diversificate per quanto riguarda la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; in particolare per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 la detrazione spetta:

-       nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (detrazione massima pari ad euro 30.000 e limite di spesa pari ad euro 60.000);

-       nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (detrazione massima pari ad euro 30.000 e limite di spesa pari ad euro 46.153,85);

-       nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro (detrazione massima pari ad euro 30.000 e limite di spesa pari ad euro 46.153,85).

Sono esclusi invece dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.

La norma, come modificata dalla legge di Bilancio 2018, prevede poi nuovi interventi sui quali è possibile beneficiare della detrazione del 65%:

-       per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;

-       per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

 

 

 

 

RECUPERO EDILIZIO E INTERVENTI ANTISISMICI

 

 

 

La legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha disposto la proroga, anche per l’anno 2018, della detrazione Irpef per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio ex articolo 16 bis Tuir, nel limite di spesa di euro 96.000 per unità immobiliare. Inoltre è stata disposta la proroga, anche per l’anno 2018, della detrazione per le spese relative ad interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche.

In particolare la norma prevede che:

-       per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 2017;

-       su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

-       riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Il comma 1-quater del citato articolo 16 D.L. 63/2013 prevede inoltre il potenziamento dell’aliquota della detrazione:

-       al 70% qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

-       all’ 80% qualora dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Tali detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi rientrano, dal 1° gennaio 2017, anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

 

 

 

 

 

RATA DEL BONUS PER IL RECUPERO EDILIZIO FRUIBILE DAGLI AREDI

 

 

 

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi volti al recupero edilizio, la norma prevede che “in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

In pratica, il diritto alla detrazione:

- si mantiene in capo all’erede anche se questi utilizza l’immobile come “seconda casa”;

- viene meno qualora l’immobile sia concesso in locazione o in comodato.

La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intende fruire delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l’erede, che nel momento di accettazione dell’eredità deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Potrà però beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.

 

 

 

 

 

DETRAZIONE IRPEF PER GLI INQUILINI CON CONTRATTI DI LOCAZIONE

 

 

 

L’articolo 16 Tuir prevede l’attribuzione di specifiche detrazioni ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale che variano in relazione all’ammontare del reddito complessivo del contribuente.

L’articolo 16, comma 1, Tuir prevede per i soggetti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

-       euro 300 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;

-       euro 150 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41.

 

 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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